IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  10  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, fino al 9 luglio 2014, lo stato  di
emergenza in conseguenza del significativo incremento  del  movimento
franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale
del Mont de la Saxe nel territorio del comune  di  Courmayeur,  nella
Regione Autonoma Valle d'Aosta; 
  Considerato che il fenomeno franoso in argomento  sta  determinando
una grave situazione di rischio per la pubblica incolumita' e per  la
viabilita' internazionale del traforo del Monte Bianco; 
  Considerato, altresi', che tale fenomeno gravitativo dal 19  maggio
al 24 giugno 2013 ha comportato l'evacuazione di circa  100  abitanti
delle frazioni di La Palud e di  Entreves  e  della  Val  Ferret,  il
blocco dell'intera circolazione nella stessa valle  con  gravi  danni
economici alle attivita' turistiche, nonche' il preallarme anche  per
la circolazione internazionale da e per il traforo del Monte Bianco; 
  Tenuto conto che  la  situazione  di  rischio  e'  suscettibile  di
ulteriori aggravamenti in considerazione  del  progressivo  stato  di
degradazione dei settori superficiali della frana, il quale  facilita
l'infiltrazione delle  acque  provenienti  dallo  scioglimento  delle
coltri nevose deposte in quota dalle precipitazioni invernali; 
  Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al  superamento  della  grave  situazione  determinatasi  a   seguito
dell'evento franoso in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Vista la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta  del  23  agosto
2013, nella quale si evidenzia, tra l'altro, che i costi necessari  a
fronteggiare l'evento franoso in rassegna, ammontano  ad  euro  11,55
milioni; 
  Acquisita l'intesa della Regione Autonoma Valle  d'Aosta  con  nota
prot. n. 719/GAB del 30 gennaio 2014; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dal movimento franoso  di
cui in premessa, il  Coordinatore  del  Dipartimento  programmazione,
difesa del suolo e  risorse  idriche  della  regione  autonoma  Valle
d'Aosta e' nominato Commissario delegato. 
  2. Il Commissario  delegato,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente  ordinanza  puo'
avvalersi delle strutture organizzative della regione autonoma  Valle
d'Aosta, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali  e  non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato, al fine di  mitigare  gli  effetti  sul
territorio del movimento franoso  di  cui  in  premessa,  predispone,
entro venti giorni dall'emanazione della  presente  ordinanza  e  nei
limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 2,  un  Piano  degli
interventi da sottoporre all'approvazione del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi di soccorso e di assistenza  alla  popolazione,
nonche' i  primi  interventi  urgenti  di  monitoraggio  e  messa  in
sicurezza  del  territorio,  gia'  posti  in  essere  dal  comune  di
Courmayeur e dalla regione autonoma Valle d'Aosta; 
    b) gli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva
necessari a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti del
movimento franoso in rassegna. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  1  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa  previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.